La cancellazione dalla Cassa Forense (disciplinata dall’art. 3 del Regolamento generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense approvato con decreto interministeriale del 28 settembre 1995) può avvenire d’ufficio ovvero a domanda.
La cancellazione d’ufficio dell’avvocato e/o del praticante abilitato al patrocinio è disposta dalla Cassa nei seguenti casi:
a) Per effetto della di cancellazione da tutti gli albi professionali e a decorrere dalla data di cancellazione dagli stessi. Va evidenziato che per gli avvocati cosiddetti cassazionisti occorre la cancellazione sia dall’albo ordinario che dall’albo dei cassazionisti, precisazione è importante poiché la Cassa ha rilevato che taluni avvocati si cancellano dall’albo ordinario ma dimenticano di cancellarsi anche dall’albo dei cassazionisti, la permanenza della loro iscrizione a tale albo comporta anche la permanenza della loro iscrizione alla Cassa Forense.
b) Scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio e indipendentemente dal relativo provvedimento del Consiglio dell’Ordine. La cancellazione d’ufficio del praticante abilitato al patrocinio il quale avesse scelto liberamente di iscriversi alla Cassa, pur non sussistendo nei suoi confronti alcun obbligo di iscrizione, decorre automaticamente dalla data di scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio e ciò indipendentemente dal relativo provvedimento del Consiglio dell’Ordine.
c) Casi di incompatibilità con l’iscrizione dell’avvocato o del praticante abilitato con l’iscrizione negli albi professionali. In tali casi la cancellazione d’ufficio è disposta dalla Cassa con decorrenza dalla data di cancellazione dagli albi per incompatibilità oppure dalla data di assunzione.
d) Per causa di morte, quale naturale conseguenza del decesso del professionista iscritto.
La cancellazione a domanda richiede invece di distinguere la posizione dell’avvocato da quella del praticante abilitato al patrocinio.
La cancellazione a domanda dell’avvocato può aversi nei seguenti casi:
1) Quando non si realizzi il requisito della continuità professionale (reddito netto professionale Irpef e volume d’affari IVA inferiori ai minimi stabiliti) nel triennio anteriore alla presentazione della domanda. In questo caso la cancellazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
2) Quando si chiude la partita IVA. In questo caso la cancellazione decorrerà dalla data di chiusura della partita iva.
3) Quando sussista una qualche altra incompatibilità.
La cancellazione a domanda del praticante abilitato al patrocinio, trattandosi di iscrizione facoltativa e non già obbligatoria, non subisce limitazione alcuna e può essere presentata in qualunque momento e quindi è svincolata anche dall’effettivo esercizio continuativo della professione.
Decorrenza degli effetti della cancellazione.
Gli effetti della cancellazione, a norma dell’art. 5 del Regolamento generale della Cassa Forense, nel caso di cancellazione su domanda decorrono dalla spedizione della domanda medesima indirizzata alla Cassa secondo la data risultante dalla raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di cancellazione deliberata d’ufficio, dalla cancellazione da tutti gli albi, salvo il caso di morte, in cui l’effetto decorre dalla data del decesso.
Obblighi di pagamento successivi alla cancellazione dalla Cassa Forense.
L’avvocato che si cancella dalla sola Cassa deve comunque provvedere al pagamento integrale dei contributi minimi dovuti per l’anno dell’avvenuta cancellazione in ragione del principio di infrazionabilità dell’anno nonché delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Lo stesso deve altresì adempiere all’obbligo dichiarativo inviando il cosiddetto “modello 5” e all’obbligo contributivo integrativo del 4% da esporre in fattura finché permane l’iscrizione all’Albo.
Per l’avvocato che si cancella anche dagli Albi, tale obbligo permane solo per l’anno dell’avvenuta cancellazione. Pertanto egli sarà obbligato all’invio del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.
Per il praticante abilitato che si cancella dalla Cassa permarrà l’obbligo contributivo relativo all’anno di avvenuta cancellazione e l’obbligo dichiarativo ancora per l’anno successivo (egli invierà il modello 5 l’anno successivo a quello della cancellazione) salvo essere di nuovo obbligato non appena egli si iscriverà all’Albo professionale.
Destinazione dei contributi versati al momento della cancellazione.
Ricongiunzione: sono possibili la ricongiunzione in altra gestione previdenziale nonché la totalizzazione se il periodo contributivo è di almeno 3 anni su un complesso periodo contributivo di almeno 20 anni.
Pensione contributiva: è possibile conseguire da Cassa Forense la pensione contributiva ma solo alla maturazione del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Rimborso: è possibile il rimborso del contributo soggettivo ma solo limitatamente agli anni di iscrizione alla Cassa dichiarati inefficaci ai fini pensionistici. Tale possibilità riguarda solo gli avvocati e non anche i praticanti abilitati al patrocinio in quanto gli anni di iscrizione Cassa di questi ultimi sono sempre validi indipendentemente dalla produzione di reddito. Chi si cancella dalla Cassa per mancanza del requisito della continuità professionale e pertanto mantenga la partita Iva e l’iscrizione all’Albo, automaticamente verrà iscritto o ha comunque l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS. (da http://www.ilmiolegale.it)
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